L’avviso bonario o comunicazione di irregolarità è una comunicazione con la quale l’ Agenzia delle Entrate informa il cittadino del controllo (automatico o formale) effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali errori nelle dichiarazioni fiscali inviate o imposte e contributi che non risultano pagati.
Si potrebbe trattare quindi di una semplice comunicazione, della quale il soggetto interessato, in alcuni casi può richiedere l’annullamento o la rettifica, producendo la documentazione (ad esempio, le ricevute di pagamento) attestante la correttezza della propria dichiarazione.
In caso di imposte effettivamente dovute, si può regolarizzare la propria posizione pagando quanto richiestogli.
Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico
Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico articoli 36 bis del Dpr n. 600/1973 – pdfe 54 bis del Dpr n. 633/1972) – pdf evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità).
Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale
Il controllo formale (articolo 36 ter del Dpr n. 600/1973 – pdf) consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con:
- la documentazione conservata dal contribuente
- i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).
Situazione
Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) da parte dell'Agenzia delle Entrate? Ritieni che gli uffici stiano chiedendo delle some che in realtà non sono dovute?Soluzione
Con la sentenza n.7344 del 2012 la Corte di Cassazione ha sancito che anche lecomunicazioni di irregolarità (ex art.36-bis del D.P.R. n.600 del 1973 o ex art.54-bis
del D.P.R. n.633 del 1972) sono atti impugnabili.
A differenza di quanto spesso viene comunicato dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, con la sentenza n.7344 del 2012 la Corte di Cassazione ha sancito che anche le comunicazioni di irregolarità (ex art.36-bis del D.P.R. n.600 del 1973 o ex art.54-bis del D.P.R. n.633 del 1972) sono atti impugnabili.
Questo il nuovo indirizzo inaugurato dai Giudici della Cassazione. Per la Suprema Corte, infatti, seguendo una lettura costituzionalmente orientata, è ammissibile il ricorso avverso la comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”), notificata dall’Agenzia delle Entrate in conseguenza ad attività di liquidazione o di controllo formale. L’avviso bonario, si legge nella sentenza, costituisce una pretesa impositiva perfetta e pertanto, alla luce del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), l’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 (rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”) deve assicurare anche la possibilità di ricorrere avverso questo tipo di atti, allo stato dunque non annoverati fra gli atti impugnabili.
La pronuncia è innovativa; sconfessa infatti precedenti orientamenti espressi sia dall’Agenzia delle Entrate, nella specie nella Risoluzione n. 110/2010, sia dalla stesso organo di legittimità.
Cosa devo fare se l’avviso bonario è infondato ?
Se ritieni che l’avviso sia infondato, occorre anzitutto reperire tutta la documentazione possibile utile a dimostrare le nostre ragioni ed insieme ad un professionista realmente qualificato, individuare uno strumento deflattivo del contenzioso, utile a far valere le proprie ragioni senza spendere grandi importi.
ALLORA QUALI STRUMENTI UTILIZZARE?
Se invece le somme richieste sono effettivamente dovute, è possibile rateizzare?
Assolutamente si. La rateizzazione può avvenire con queste modalità:
- fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo
- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure di una delle altre rate entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Per saperne di più www.katbusiness.it – E-mail: info@katbusiness.it – Telefono 06.62200029 e 0832.1692145.
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