Lo scorso 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14/2019 denominato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” che è divenuto operativo dal 16 marzo 2019.
Ma in sostanza cosa cambia? riguarda solo le aziende indebitate? interessa solo le aziende che rischiano il fallimento? ASSOLUTAMENTE NO!
IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: Sei pronto? pensi che non ti riguardi?
Se è così allora sbagli di grosso. Il tuo Dottore Commercialista o il tuo Avvocato d’Azienda ti hanno dato le istruzioni per metterti in regola? hai nominato l’organo di controllo?

Ma in sostanza cosa cambia? riguarda solo le aziende indebitate? interessa solo le aziende che rischiano il fallimento? ASSOLUTAMENTE NO!
In verità, questa è una RIVOLUZIONE, una normativa EPOCALE per TUTTI gli imprenditori, ed è bene che da subito inizi a conoscerla perché introduce tutta una serie di provvedimenti che chi fa impresa non può non considerare.
Partiamo da un paio di concetti: cosa è la crisi e cosa è l’insolvenza?
Proprio questa legge ci definisce:
- Crisi “uno stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza”
- Insolvenza “l’impossibilità per l’imprenditore di adempiere alle proprie obbligazioni”.
Nulla di nuovo, penserai. E allora perché ti parliamo di “normativa epocale”?
Beh, non perderti i prossimi articoli del nostro blog. Cercheremo di spiegarti più nel dettaglio che cosa cambia con questa riforma.
Per ora, basta che ti diciamo una sola cosa: le regole del gioco sono cambiate.
Con questa nuova normativa:
- Devi OBBLIGATORIAMENTE adottare strumenti di gestione dell’azienda in linea con la dimensione stessa della tua azienda.
Siamo nell’ambito della prevenzione: se gestisci bene la tua azienda, puoi prevenire la crisi. Se poi la crisi arriva, e non è dipesa da te, quantomeno sei salvo da responsabilità. Diversamente in caso di crisi aziendale ti saranno addossate, senza sconti, tutte le responsabilità civile e PENALI della crisi o peggio del fallimento. - Chi mi dirà se sono in crisi? Semplice, è stata istituita una vera e propria procedura d’allerta, che nascerà dalle segnalazioni di organismi esterni (. l’Agenzia delle Entrate o l’INPS che non ricevono i pagamenti, il revisore, i creditori istituzionali) e che, tempestivamente, ti obbligherà a ricercare una soluzione alla crisi per evitare che sfoci in insolvenza
- E’ stato inserito anche per le aziende di più piccole dimensioni l’obbligo di nominare un organo di controllo. E cosa è? Un professionista – revisore legale dei conti – che dovrà CERTIFICARE se tu, da imprenditore, stai facendo le cose per bene. Questo organo di controllo dovrà essere indipendente da te o dal tuo commercialista classico (insomma non può essere un suo amico) e si potrà scegliere o un Revisore Legale dei Conti o un Sindaco o un Collegio Sindacale.
- E se poi non si uscirà dalla crisi, si apriranno scenari di gestione della stessa a seconda della gravità. Questa norma “abolisce” la parola fallimento e la sostituisce con la meno invadente “liquidazione giudiziale”.
Indicatori della Crisi d’Impresa e Strumenti di Allerta. Quali sono le differenze?
Gli strumenti di allerta interna consistono in procedure organizzative volte ad intercettare tempestivamente i segnali di possibile crisi aziendale e della perdita di continuità aziendale.
E’ un concetto molto più ampio ed esteso della mera applicazione di un cruscotto di indici.
Gli strumenti di allerta servono proprio per MONITORARE SISTEMATICAMENTE, a tutto tondo, le varie dimensioni dell’impresa (economica, patrimoniale, finanziaria, strategica, organizzativa, andamentale, ecc.) rilevando le più o meno rilevanti criticità – effettive o potenziali – della stessa, e consentendo agli organi di direzione di divenirne consapevoli, in modo da intraprendere le più opportune azioni di miglioramento e di rafforzamento, con benefici sia sulla competitività dell’impresa che del suo rating.
Sotto un certo punto di vista gli strumenti di allerta consistono in un lavoro preparatorio che consentiranno all’impresa di superare senza alcuna sorpresa gli indicatori della crisi, cioè il cruscotto di indici emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Del resto, se così non fosse, se cioè all’impresa fosse richiesto di applicare semplicemente gli indicatori della crisi, e se da questi emergesse la presenza di fondati indizi di squilibrio, non ci sarebbe altra scelta per l’organo amministrativo che attivare la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi.
E’ quindi evidente che le misure che devono adottare le imprese per rilevare tempestivamente gli indizi della crisi e gli indicatori della crisi stessa non sono affatto la stessa cosa.