Pignoramento Quote Srl: è possibile difendersi?

Pignoramento Quote Srl: è possibile difendersi?

L’ordinamento giuridico del nostro Paese dispone che ogni soggetto risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri.

Pertanto, tutto il patrimonio del debitore può essere oggetto di una eventuale azione di recupero crediti, anzi, l’azione di espropriazione forzata può essere esperita anche nei confronti di titoli o partecipazioni sociali, i c.d. beni immateriali.

Infatti, poiché le quote di partecipazione in società vanno a costituire, insieme ad eventuali altri beni, il patrimonio del debitore, possono diventare oggetto di pignoramento.

Pignoramento Quote Srl: come difendersi dal pignoramento di quote societarie

Il pignoramento: cos’è?

Il pignoramento è uno degli strumenti che il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione dei creditori (pubblici o privati) per recuperare il credito dovuto.

Si tratta di un atto attraverso il quale al debitore viene intimato di non disporre dei propri beni (mobili e/o immobili) in quanto oggetto del pignoramento e destinati, pertanto, a soddisfare le pretese del creditore.

Oggetto di espropriazione può essere anche la partecipazione societaria; ciò è, infatti, quanto disposto dall’art. 2471 c.c. che ne disciplina lo svolgimento.

La fattispecie si concretizza nel momento in cui un socio azionario contragga debiti di natura personale, quindi non legati alla società; è bene sottolineare, infatti, che in caso contrario (debiti societari) oggetto della procedura esecutiva sarebbe la stessa srl.

Rammentiamo, inoltre, che, nonostante la quota sociale sia un bene immateriale, nella procedura esecutiva viene in realtà equiparata a beni mobili materiali.

Come si svolge in concreto il pignoramento delle quote societarie?

L’intimazione avviene attraverso un’ingiunzione che il creditore notifica al debitore ed alla società per il tramite dell’ufficiale giudiziario investito dal Tribunale competente; dal momento in cui avviene la notifica dell’atto di pignoramento quote srl è dato presumere che il debitore sia a conoscenza che i beni pignorati (nella fattispecie descritta le quote sociali) sono sottratti alla sua disponibilità.

Successivamente, il creditore (o l’ufficiale giudiziario) provvede all’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese (CCIA); ciò segna un passaggio fondamentale nella procedura esecutiva. Infatti, da questo momento, il pignoramento delle quote srl è reso pubblico a terzi, e non sarà più possibile fare opposizione all’esecuzione dell’eventuale acquisto della quota da parte di terzi.

A partire da questo momento, sono possibili 3 opzioni:

  • un accordo tra le parti, in base al quale il debitore paga, anche ratealmente, il suo credito e la quota societaria resta nelle sue mani;
  • non vi è accordo sul pagamento del credito, per cui il creditore acquista la quota del socio debitore diventandone proprietario;
  • non è possibile alcuna intesa tra le parti e la quota non è liberamente trasferibile; in tal caso, si procede con la vendita all’incanto.

L’ultima ipotesi, tuttavia, è quella più malvista, in quanto metterebbe la quota societaria nelle mani di un soggetto terzo del tutto estraneo alla società e ai suoi componenti; per scongiurare, quindi, tale eventualità, la vendita all’incanto resta priva di effetto se, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Si parla, in tale ipotesi, di una sorta di diritto di prelazione il cui esercizio porrebbe la società stessa al riparo di ingressi societari di soggetti non necessariamente graditi.

Come difendersi dal pignoramento quote srl?

Fermo restando che sarebbe auspicabile tutelare la propria posizione in seno alla società prima di una qualunque azione esecutiva, è pur vero che un debito personale può essere contratto in qualsiasi momento, e, una volta avviato il pignoramento quote srl, il socio azionario può difendersi soltanto in due modi:

  • trovando un accordo con il debitore e rateizzando il debito; ciò lo metterebbe al riparo da qualsiasi manovra tesa a strappargli le quote possedute;
  • facendo opposizione (ovviamente fondata) all’esecuzione; entro 20 giorni dalla notifica dell’ingiunzione occorre depositare la citazione in opposizione presso il giudice competente il quale se, appunto, la ritiene fondata – può sospendere l’esecuzione. In tal caso, si apre un procedimento ordinario in cui far valere ognuno i propri diritti.

Ricordiamo, inoltre, che, trascorsi 90 giorni dalla notifica se il creditore non ha ancora provveduto a depositare istanza di vendita della quota, il pignoramento viene dichiarato inefficace e il Tribunale ordina la cancellazione della trascrizione di pignoramento nel registro delle imprese.

In tal caso, l’espropriazione è da intendersi estinta e il socio continua a possedere la sua quota.

Laddove, invece, si ritenga di aver contratto un debito personale ma non si è ancora ricevuta la notifica del pignoramento, è possibile giocare d’anticipo:

  • pensando ad una trasformazione regressiva della società, passandola cioè da srl a snc; le quote sociali della società in nome collettivo, infatti, non sono espropriabili se non liberamente trasferibili, e anche in questo caso, occorre il consenso di tutti i soci per l’espropriazione;
  • ridurre il valore delle quote sociali possedute in modo da non poter soddisfare la pretesa creditizia;
  • vendere la propria quota a una persona di fiducia.

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    Di |2022-12-01T09:19:31+01:001 Dicembre 2022|approfondimenti|
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