Il termine Holding è l’abbreviazione dell’espressione inglese “Holding Company” e sta ad indicare una società finanziaria che controlla altre società in parte o completamente, tramite partecipazioni o quote.
Quando sentiamo parlare di holding, in linea di massima siamo portati a pensare che ci si stia riferendo a grandi società di capitali o, comunque, relative ad importanti famiglie industriali.
In realtà, non solo i grandi gruppi di imprese o realtà industriali, ma anche le PMI possono trarre vantaggi dalla costituzione di una Holding sia per la gestione dei flussi finanziari che per il risparmio fiscale (tassazione agevolata sui dividendi, il regime della participation exemption, ecc…).

Ma non solo: la costituzione di una holding porta in sé anche il vantaggio dell’enorme possibilità offerta in riferimento alla pianificazione di un corretto ricambio generazionale.
La holding, infatti, preserva il patrimonio familiare da qualunque tipologia di attacco esterno e dai possibili comportamenti illeciti di amministratori e soci nel delicato momento del passaggio di testimone da una generazione di amministratori all’altra.
Possiamo, pertanto, affermare che la holding è uno degli strumenti fiscali più adeguati che l’ordinamento ci propone al fine di garantire una corretta gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Non solo tutela patrimoniale
La costituzione di una holding di partecipazioni è immediatamente riconducibile ad una serie di ottimizzazioni fiscali, dovute alla tassazione reale dei redditi derivanti dalle partecipazioni. Si tratta di vari provvedimenti, molto diversi tra loro, che formano un “sistema”, in quanto nascono per adattarsi alle esigenze di tali organizzazioni societarie, senza per questo diventare forme di elusione.
Nel primo gruppo di norme abbiamo quelle che consentono delle ”compensazioni” fiscali all’interno del gruppo; in tale ambito troviamo l’IVA di gruppo, mentre il consolidato fiscale rende possibile la compensazione intersoggettiva delle perdite all’interno del gruppo, in virtù dell’unitarietà del soggetto economico.
Come si costituisce una holding?
Requisito fondamentale per la costituzione di una holding è la forma dell’atto pubblico, come una qualsiasi società.
Ma quale forma giuridica societaria può avere la holding?
La scelta è molto importante, in quanto investe anche il modello di governance secondo cui strutturarla.
La holding si costituisce per atto pubblico come società di capitali e può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
- Società semplice
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni.
La scelta della forma societaria è strettamente correlata alle esigenze imprenditoriali: se si vuole unicamente proteggere e gestire il patrimonio anche solo sotto il profilo del passaggio generazionale, allora può essere sufficiente la costituzione di una holding sotto forma di società semplice.
Laddove, invece, a questo aspetto si volesse affiancare anche una pianificazione fiscale con notevole riduzione del rischio d’impresa, la forma societaria più adatta è quella della srl, società a responsabilità limitata.
Come già accennato, la costituzione di una holding prevede la forma dell’atto pubblico, ma, nel caso della srl è necessario procedere alla redazione in presenza di un notaio.
Il pubblico ufficiale, infatti, entro venti giorni dalla stipula, deve depositare l’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese,facendo sì che la holding, a seguito di ciò, acquisisca capacità giuridica.
La forma dell’atto pubblico, in caso di holding srl, è un requisito richiesto a pena di nullità: se manca, infatti, la costituzione della holding è nulla.
L’atto pubblico deve, inoltre, contenere una serie di requisiti sostanziali, anche questi prescritti a pena di nullità dello stesso (art. 2328 c.c.):
- la denominazione sociale della società;
- il luogo dove ha la sede sociale;
- l’oggetto sociale;
- l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- l’indicazione di tutti gli organi amministrativi e sociali di cui si compone la società.
Quanto costa la costituzione di una holding?
Per quanto riguarda i costi di costituzione di una holding, questi variano sia in base alla forma societaria prescelta, che in base al Paese dove si localizza la holding.
In linea di massima (parliamo dell’Italia) i costi di costituzione della holding variano in base alla forma giuridica adottata: si parte dai 646 euro della società semplice ai 3 mila euro circa per la spa.
Per srl, spa e sapa è necessario anche versare il capitale minimo per costituire una società: dal minimo (simbolico) di 1 euro per la srl ai 50 mila euro di spa e sapa.
Attenti ai COSTI NASCOSTI
Per quanto detto e per tanti altri motivi, costituire una “holding company” è molto spesso la migliore cosa che un imprenditore può fare in ottica di tutela del patrimonio, ottimizzazione fiscale ed organizzazione gestionale.
Al fine però di centrare realmente gli obiettivi proposti è essenziale considerare affidarsi a professionisti seri e considerare in anticipo tutti i costi collaterali.
All’imprenditore, infatti, devono essere ben chiari, i costi correlati come ad esempio: Gli onorari da pagare ai professionisti, i costi per eventuali trasferimenti di immobili (notaio e imposta di registro al 9%!), costi di gestione contabile e societaria delle aziende, ecc. ecc.
Stai pensando di costituire una holding? molto probabilmente è un’ottima idea ma, prima di procedere, è consigliabile investire una piccola somma per farsi redigere un parere professionale scritto o ancora meglio un vero e proprio “piano”.

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