Tribunale Avezzano 22 ottobre 2014 – Pres. Forgillo – Est. Francesca Proietti.
Concordato preventivo liquidatorio – Durata massima
Alla luce della recente giurisprudenza di legittimità e di merito, l’autorità giudiziaria è tenuta ad effettuare il giudizio di ammissibilità della proposta in tutte le fasi salienti della procedura, dal deposito del ricorso fino all’omologazione compresa. Pertanto, anche nella fase di omologazione, il tribunale è legittimato a verificare la sussistenza e/o la persistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura, nei limiti dei suoi poteri, afferenti esclusivamente alla valutazione della regolarità formale della domanda, nonché alla effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura.
Ai sensi dell’art. 186-bis L.F., la proposta concordataria e il relativo piano possono dirsi in continuità quando la proponente preveda esplicitamente l’obbligo di acquisto dell’azienda in capo all’affittante. Qualora, infatti, venga previsto un affitto d’azienda fine a se stesso, (ossia senza previsione di cessione e/o acquisto in favore dell’affittante, la cui durata sia superiore alla proposta concordataria, con canone d’affitto in misura fissa e del tutto disancorato dal flusso economico dell’impresa affittante) ciò determina una incolmabile lacuna informativa a detrimento del ceto creditorio che pregiudica la stessa fattibilità giuridica della proposta. Tale pregiudizio si acuisce in assenza di previsione di adeguate garanzie e cautele per il caso di retrocessione dell’azienda.
Secondo la più autorevole dottrina aziendalistica, un piano può dirsi davvero realizzabile solo entro un arco temporale ricompreso tra i tre e i cinque anni, in quanto la riduzione del segmento temporale di durata della procedura consentono di ridurre il rischio di mal prevedere le tendenze future, potenzialmente compromettenti la riuscita del piano: indi, ordinariamente, il concordato preventivo in continuità aziendale non può avere durata superiore ai cinque anni. In caso di previsione di durata superiore, l’interessato dovrebbe motivare adeguatamente la scelta operata e, soprattutto, dovrebbe predisporre misure dirette a prevenire rischi non agevolmente pronosticabili che possono, comunque, compromettere l’attuazione del piano medesimo.
Il concordato liquidatorio, ovvero diretto alla cessione degli asssets dell’impresa al fine di porre termine alla sua crisi, non può avere durata superiore a sei anni, in linea con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.; legge n. 89/2001) che fissa in tale lasso temporale il termine di durata massima delle liquidazioni concorsuali.
Fonte: Antonio Onofrio